Quali sono le competenze e le responsabilità dell’infermiere nell’esecuzione del prelievo per le prove di compatibilità in caso di richiesta di emotrasfusione, e nella trasfusione di sangue ed emoderivati?
La legge 4 maggio 1990 n.107 all’art. 3, precisa che "il prelievo di sangue intero é eseguito da un medico o, sotto la sua responsabilità e in sua presenza, da un infermiere professionale". Non si ritiene che tale disposizione sopravviva all’ondata abrogatrice delle norme mansionariali, in quanto nata essa stessa come deroga al mansionario dati gli angusti limiti riconosciuti all’infermiere dal D.P.R. 225/1974.
Il prelievo in questione era ovviamente da riferirsi esclusi-vamente al salasso per la donazione. Quindi nella legge citata, l’infermiere professionale poteva in effetti eseguire il prelievo, ma solo nelle strutture indicate dalla legge stessa e precisate dall’art. 4 e cioè i servizi di immunoematologia, i centri trasfusionali e le unità di raccolta.
Per quanto riguarda il prelievo per la richiesta di sangue per la determinazione del gruppo sanguigno e della prova crociata, l’art. 27 del Decreto del Ministero della Sanità 27/12/1990, pubblicato sulla G.U. n.20 del 24/1/91, specificava che "il campione di sangue".....deve essere "firmato dal medico che ha la responsabilità del prelievo". Non era esattamente indicato il compito del medico nell’esecuzione del prelievo, ma un certo grado di supervisione e controllo, nonché di relativa responsabilità del medico si.
Inoltre le linee guida emanate dal Ministero della Sanità in applicazione dell’art.12 della legge 10/7/90 definisce la trasfusione di sangue "un atto medico" e pertanto specifica che "deve essere prescritta ed effettuata dal medico".