ECCO GLI ORARI DELLE VISITE FISCALI A PARTIRE DAL 2016
Nel 2016, in
base a quanto reso noto dall’Inps, gli orari della vista fiscale
resteranno invariati, sia per i lavoratori pubblici che per i dipendenti del
settore privato: essendo state modificate, difatti, recentemente le fasce di
reperibilità, con nuovi orari in vigore da gennaio 2015, e non essendo
subentrate ulteriori regolamentazioni in materia, nulla cambierà nel 2016.
Vediamo ora
quali sono gli orari delle visite fiscali attualmente in vigore, quali
gli obblighi del lavoratore, i casi di assenza giustificata e di esonero.
La visita
fiscale
La visita
fiscale è un accertamento sanitario, esperibile nei confronti del
lavoratore quando è assente per malattia, da parte di un medico dell’Inps:
la verifica può essere inviata dall’Inps stessa, a campione, per i lavoratori
privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall’Amministrazione
presso cui lavora il dipendente pubblico.
Orari visita
fiscale 2016
Nel biennio
2015/2016, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:
– dipendenti
Statali e degli Enti Locali: tali lavoratori devono essere
reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9:00
alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00;
– personale
del Comparto Scuola: poste le medesime fasce di reperibilità previste
per gli altri dipendenti pubblici, il Dirigente Scolastico può richiedere la
visita fiscale dal primo giorno di malattia solo per assenze contigue
alle giornate non lavorative (comprese, oltre a festivi o domeniche, le
giornate libere);
– lavoratori
del settore privato: posto il vincolo di reperibilità totale come per i
dipendenti pubblici, compresi festivi e week-end, le fasce orarie sono
differenti, e vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00
alle 19:00.
Negli orari
delle fasce di reperibilità, sin dal primo giorno della patologia, il
lavoratore in malattia dovrà trovarsi a disposizione del medico fiscale,
presso il domicilio indicato nel certificato medico.
Visita
fiscale sin dal primo giorno
Al
verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a recarsi
immediatamente dal proprio medico curante, perché rediga ed invii
all’Inps in tempo reale il certificato telematico: inoltre, su richiesta
del datore, o dietro accordi aziendali, il lavoratore deve comunicare il codice
univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web
dall’azienda stessa.
Proprio in
virtù dell’informazione in tempo reale, è possibile l’invio del medico
fiscale sin dal primo giorno di malattia, anche da parte dell’Inps,
nell’ambito dei controlli a campione.
Visita
fiscale fuori dalle fasce orarie
Qualora il
medico fiscale si presenti in orari al di fuori delle fasce di
disponibilità, e non reperisca il malato, per quest’ultimo non potrà
esservi nessuna sanzione disciplinare.
Esonero
dalla visita fiscale
Il
dipendente è esonerato dalla visita fiscale nelle seguenti ipotesi:
– malattie
nelle quali è a rischio la vita del lavoratore;
– infortunio
sul lavoro;
– patologie
per causa di servizio;
– gravidanza
a rischio;
– patologie
collegate all’invalidità riconosciuta;
– ricovero
ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.
Laddove il
medico curante ravvisi una delle suddette cause di esonero, o qualora
decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla
visita, dovrà contrassegnare il certificato telematico col codice E.
Assenza
giustificata alla visita fiscale
Qualora il
dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, debba sottoporsi a visite
mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie,
per giustificare l’assenza alla visita fiscale dovrà:
– preavvertire
il datore o l’amministrazione, indicando giorno ed orari di indisponibilità
alle fasce di reperibilità;
– fornire,
successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.
Assenza
ingiustificata alla visita fiscale
Non sono
considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale
ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare
commissioni, non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio
per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile
per consentire l’accesso al personale sanitario.
Le sanzioni,
in questo caso, saranno:
– perdita
del 100% della retribuzione, per i primi 10 giorni di assenza;
– perdita
del 50% della retribuzione, per le giornate successive.
Vi sono
comunque 15 giorni di tempo per giustificare l’irreperibilità: presentarsi
alla visita ambulatoriale Asl non giustifica l’assenza al controllo
fiscale, ma è utile solo ad accertare la sussistenza e la prognosi della
patologia.
21 novembre
2015
fonte leggepertutti
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