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31/10/11

CARENZA CONGENITA DI ALFA 1 ANTITRIPSINA

clip_image002 CARENZA CONGENITA DI ALFA 1 ANTITRIPSINA

Codice esenzione : RC0200

Definizione

Deficienza della proteasi inibitrice alfa1-antitripsina responsabile della degradazione dell'elastina delle cellule alveolari e di altre proteine strutturali di altri tessuti. -Medline Thesaurus
Vengono osservati due tipi di malattie. Un disturbo epatico caratterizzato da inclusioni epatiche a causa della tendenza dell'alfa1-antitripsina (Z) di autoaggregarsi. E' caratterizzato da epatomegalia e cirrosi. La deficienza di alfa1-antitripsina porta ad uno squilibrio tra proteasi e inibizione di proteasi nel polmone, favorendo la distruzione della parete alveolare. Ne risulta una malattia polmonare

28/10/11

Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico






    Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico:

Il sistema sanitario è un sistema complesso in cui interagiscono molteplici fattori, eterogenei e

dinamici, tra cui si citano la pluralità delle prestazioni sanitarie, delle competenze specialistiche e

dei ruoli professionali, tecnico-sanitari ed economico-amministrativi e l’eterogeneità dei processi e

dei risultati da conseguire. Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi e coordinarsi, per

rispondere ai bisogni assistenziali del paziente ed assicurargli la miglior cura possibile.

Come in altri sistemi complessi, quali l’aviazione, le centrali nucleari o i sistemi di difesa militare,

anche in ambito sanitario possono verificarsi incidenti ed errori.

23/10/11

RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA NEL DANNO DA TRASFUSIONE


                  RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA NEL DANNO DA TRASFUSIONE


La questione emotrasfusioni: atto medico?

L’approfondimento su alcuni aspetti delle emotrasfusioni rispetto all’annoso dibattito sulla “competenza”
medica-infermieristica-sanitaria non può completarsi in una pubblicazione, ma è sempre un momento utile ad analizzare un fenomeno di “costume”: atto medico arbitrariamente delegabile, e delegato, all’infermiere.La riflessione deve essere quindi intesa come un contributo a dirimere in principio almeno 2 quesiti cruciali, ossia “chi delega chi” e “chi delega cosa”, senza alcuna intenzione palese o latente di invitare i professionisti infermieri ad eludere responsabilità proprie del profilo professionale, preso atto del coinvolgimento diretto del professionista infermiere in quella che è una consuetudine ormai radicata, alla base della quale non pochi, di fronte all’imponderabile errore trasfusionale, possono ritrovarsi indagati, rinviati a giudizio e spesso condannati per omicidio colposo, art. 589 CP (è delitto contro la vita e l’incolumità individuale e deriva da negligenza, imprudenza,