Infermiere e consenso
informato
Il consenso
informato rappresenta un documento mediante il quale il medico, ma il più delle
volte l’infermiere, danno indicazioni al paziente circa un trattamento
diagnostico e/o terapeutico al quale dovrà essere sottoposto. Il consenso
informato è la manifestazione di volontà che il paziente ( previamente
informato in maniera esauriente dal medico su natura e possibili sviluppi del
percorso terapeutico) da per l’effettuazione di interventi di natura invasiva
sul proprio corpo. Il consenso informato non è la semplice firma su un
foglio!
Il consenso
informato è un momento importante nel rapporto che il sanitario intrattiene con
il paziente.Esso è funzionale, da un lato, a fondare la fiducia del paziente
nel medico e, dall’altro, a rendere partecipe, responsabilizzandolo, il
paziente sulle ragioni e la fondatezza del percorso terapeutico individuato,
secondo scienza e coscienza, dal medico stesso. Il consenso a qualunque
atto sanitario è regolato in via generale dall’art. 13 e 32 della Costituzione.
Il primo
prevede che “la libertà personale e’ inviolabile”, mentre il secondo
prevede che: “ nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
In sostanza
nessun trattamento sanitario può essere imposto ad un cittadino che non vi
acconsenta, ad eccezione degli specifici casi previsti espressamente dalla
legge (es. i trattamenti
sanitari obbligatori). Il consenso, così come il dissenso, che si esplica
tramite il rifiuto di sottoscrivere la modulistica che accompagna
l’informazione, deve essere chiaramente cosciente e cioè, nei limiti delle
conoscenze sanitarie del paziente, acquisito. Non si richiede che il
paziente acquisisca le conoscenze tecnico chirurgiche dell’operazione, ma
si richiede che venga informato con specificità della sua situazione personale
circa i benefici che si potrebbe aspettare dal trattamento sanitario, le
diverse tecniche terapeutiche (farmacologiche o operatorie) e quindi le
modalità di intervento che possano incidere sulle condizioni fisiche e
psichiche o sul bene vita considerato come vita di relazione e incidenza sul
modo di vivere (es. deturpazioni estetiche a fronte di un guadagno funzionale
che devono essere valutati dal paziente nei costi/benefici). Inoltre tale
informazione deve essere corretta, cioè corrispondente alla verità evitando di
sminuire od esagerare i diversi aspetti legati al trattamento. Dal punto
di vista giuridico, l’informazione per quanto concerne l’atto medico e la
raccolta del relativo consenso spetta al medico che deve effettuare lo
specifico trattamento, mentre all’infermiere spetta quella concernente il suo
specifico ambito professionale. Il modulo informativo viene
sottoscritto dal paziente o dal suo legale rappresentante e dal medico che
raccoglie il consenso reso.
Il Decreto
Ministeriale 739/94, che delinea il Profilo professionale dell’infermiere,
prevede l’erogazione di prestazioni di natura tecnica, relazionale ed
educativa; dunque l’informazione al paziente per quanto concerne il suo
specifico professionale e’ una prestazione infermieristica. La natura
educativa e relazionale dell’assistenza affermata appunto dal profilo, indica
chiaramente che l’infermiere ha una competenza informativa autonoma, ma svolge
anche la funzione di anello di congiunzione tra paziente e medico. Il
Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009, all’articolo 20 afferma che: “l’infermiere
ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito
e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelta” e all’articolo
24 afferma che:“l’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte,
fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti
diagnostici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere”.
L’infermiere,
oltre a trasmettere dati e informazioni, spesso si trova a dover fornire
chiarimenti sui vari aspetti del vissuto di malattia su cui il paziente pone
domande. L’operatore, consapevole della delicatezza di questa informazione
e del suo impatto emotivo sul malato deve adoperarsi in modo da renderla
onesta, veritiera e completa. Il modulo di consenso, pertanto, è una
registrazione del trattamento rispetto al quale il paziente si è detto
d’accordo, ed è responsabilità dell’infermiere tanto quanto del medico
assicurarsi che il consenso sia effettivamente informato. L’infermiere può
anche decidere di non cooperare ad un procedimento, se è convinto che la
decisione con cui si acconsente ad esso non e’ veramente
informata. L’infermiere, potrà anche essere chiamato a presenziare quale
testimone alla procedura informativa ed alla raccolta da parte del medico del
consenso informato. Anche in questa ipotesi la responsabilità della procedura
rimane al medico, il quale risponderà di eventuali omissioni a riguardo. E’
importante, però, che l’infermiere non avvalori con la sua presenza procedure
informative scorrette. La comunicazione in merito a trattamenti
diagnostici e terapeutici non è di interesse infermieristico, mentre lo è la
comunicazione in merito a particolari situazioni di disagio del malato inerenti
la sua situazione di malattia. L’infermiere non può sostituire il
medico quando l’informazione non e’ stata data, ma, per la sua professionalità,
ha sicuramente un ruolo nel favorire il passaggio delle informazioni e nel dare
supporto emotivo al paziente.
Validità del consenso
In sintesi
il consenso del paziente, per risultare giuridicamente valido, deve essere:
- esplicito: manifestato in
maniera non equivocabile al sanitario;
- personale: deve essere prestato
esclusivamente dal soggetto interessato al trattamento sanitario, salvo il
caso di situazioni di emergenza, minori d’età, infermi di mente;
- libero: nel senso che non deve
essere condizionato da altri soggetti (parenti, medici etc.);
- consapevole: nel senso che deve
essere prestato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le
informazioni necessarie;
- attuale: deve essere prestato
prima dell’inizio del trattamento e può essere revocato dal paziente;
- specifico: deve riguardare il
determinato trattamento sanitario prospettato dal medico.
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