Ecco tutto quello che bisogna sapere sul
mobbing infermieristico
Da Martino Di Caudo -
il mobbing infermieristico
Il nostro ordinamento non
disciplina in maniera organica il mobbing. In altre parole non troverete il
reato di mobbing nel nostro codice penale, (evidenza questa che per i non
addetti ai lavori potrebbe sembrare un’assurdità ma che nei fatti non lo è), la
Giurisprudenza,infatti, non si è fatta sfuggire la possibilità di colmare
questo vuoto normativo ed è riuscita a ricondurre la fattispecie ad altri
principi.
In particolare la
Giurisprudenza consolidata riconduce il reato di mobbing infermieristico a
quello dei maltrattamenti in famiglia ( art 572 c.p.,: chiunque, fuori dei casi
indicati nell’articolo 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o
comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l’esercizio di una professione o di un’arte. Si tratta di un delitto
qualificato come reato abituale a condotta plurima, in quanto per la sua
consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee.)
Ma la riconduzione a tale
disciplina non avviene ovviamente tout court, ma potrà avvenire solo in alcuni
casi. Per ciò che attiene allo specifico verificarsi di condotte che integrano
la fattispecie del reato di mobbing questo deve avvenire in un ambiente
parafamiliare.
Cosa vuol dire ambiente
parafamiliare?
Vuol dire che ci si deve
trovare in un contesto lavorativo anche privato che, per lo specifico ambiente
creato e per le modalità e i legami che si intrecciano tra i singoli soggetti,
costituisca molto più che un asettico luogo di incontro tra sconosciuti. Luogo
di lavoro che rappresenta a pieno tale definizione è quello specifico delle
corsie di ospedale e dei reparti, per tali ragioni il mobbing infermieristico
interessa così tanti professionisti e per questo motivo è al centro delle
cronache nazionali.
L’estensione applicativa posta
in essere dalla Giurisprudenza è ovviamente molto forte, ma è stato necessario
per ovviare a quel vuoto disciplinare altrimenti creato.
La dottrina ha invece superato
il problema della riconduzione al carattere della parafamiliarità dell’ambiente
lavorativo, analizzando nello specifico il dato normativo letterario dell’art
572 c.p., che prevede in maniera esplicita il richiamo all’esercizio di una
professione, superando, nei fatti, la questione.
"Sono stato mobbizzato
nel 1994."Ho subito 10 procedure disciplinari in un anno e le ho vinte
tutte perché, durante i 270 giorni di sospensione dal servizio, ho messo mano
ai libri di diritto."Avevo rifiutato di preparare e portare una tazza di
latte ad una paziente perché, secondo il mio...
Ricordate che la legge vi
tutela anche mediante il ricorso ai principi costituzionali e alla disciplina
civilistica:
La tematica in questione assurge a rango
costituzionale, quando si tratta di tutelare il lavoratore nell’ambiente del
lavoro, che deve permettere di esplicare la sua piena personalità e le sue
capacità professionali ( artt.2,3 e 41 Cost.)
Art 2043 c.c., con il generale principio
del neminem laedere, a seguito del quale chi cagiona un danno ingiusto, obbliga
chi ha commesso il fatto doloso o colposo a risarcire il danno.
Art 2087 c.c., mediante il quale è statuito
come il datore di lavoro debba adottare le misure in grado, secondo la
particolarità del lavoro, di tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale del lavoratore. Perché si configuri il mobbing è necessario cioè che la condotta
si risolva in: “sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per
assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui possa
derivare la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente con effetto
lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità”
( Cass.09/3785 ).
Art 2103 c.c., a seguito del quale non è
possibile dar vita al demansionamentodell’infermiere, con l’unica eccezione del
c.d. repechage nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa. In pratica è la
scelta del male minore, piuttosto che essere licenziati si può accettare di
essere adibiti a mansione inferiore.
Anche i procedimenti disciplinari possono
celare un atto di mobbing e porsi in antitesi con i dettami di cui agli 1175 e
1375 c.c., quando, infatti, la fase ispettiva, o di contestazione
dell’addebito, o quella istruttoria o sanzionatoria rappresentino strumenti
utili al solo fine di integrare la condotta vessatoria in questione, in questi
casi si potrebbe parlare di mobbing.
Codice disciplinare e codice di condotta Regione Sicilia
codice di condotta mobbing Amministrazione - ISS -
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DI PRINCIPIO. L'Istituto Superiore di Sanità: Riconosce il diritto irrinunciabile
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