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10/05/19

La trasfusione: responsabilità al letto del paziente

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L'emotrasfusione è l'unica procedura dove ogni passaggio è previsto per legge, dalla donazione all'emotrasfusione. Questo aspetto fa sì che dal lato pratico possono esserci procedure aziendali, ma di fatto dovremmo avere dei protocolli rigidi che non consentono un'interpretazione. Il medico è il responsabile degli ultimi passaggi e deve essere presente (nelle vicinanze) fino alla fine della trasfusione.
La trasfusione correttamente eseguita ha rischi bassissimi, i rischi maggiori spesso sono legati all'errore umano e questo richiede di attivare procedure di controllo più complesse.
In reparto l'emotrasfusione può venir richiesta in condizioni molto diverse fra loro e possiamo avere:


richiesta programmata, perchè il paziente è soggetto ad un intervento chirurgico che potenzialmente richiederà una trasfusione, nelle case di cura private esiste una frigoemoteca e prima degli interventi di ortopedia maggiore il sangue deve essere presente in struttura,

richiesta urgente, un'alterazione dei valori ematici che richiede di essere compensata rapidamente,

richieste contemporanee, la presenza di più sacche da trasfondere è una condizione frequente.

Le tre situazioni sopraelencate possono poi avvenire in contesti organizzati e tranquilli o in momenti caotici e il rischio di un errore aumenta, il passaggio finale che prevede il collegamento della trasfusione al paziente ha un disciplinare ben preciso previsto per legge nel decreto del 2 novembre 2015  dal titolo "Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".
L'allegato VII PROCEDURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA TRASFUSIONE va dal momento del prelievo della prova crociata fino al momento in cui il paziente deve essere trasfuso ed il comma F: Procedure per la prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO al letto del paziente riporta:

1.Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della trasfusione, con particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO, è introdotto l’utilizzo di braccialetti identificativi per tutti i pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale.

2.Presso ogni struttura in cui si effettuano trasfusioni di emocomponenti sono predisposte ed applicate specifiche procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione. Tali procedure sono condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, con il coinvolgimento delle funzioni aziendali deputate alla gestione del rischio clinico. Analoghe procedure sono rese disponibili ed applicate in caso di trasfusioni di emocomponenti effettuate in regime ambulatoriale e domiciliare. 

3.All'atto del prelievo dei campioni di sangue necessari per stabilire la compatibilità immunologica fra unità di sangue e ricevente, il paziente deve essere identificato in modo univoco mediante i propri dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita), con particolare attenzione alle omonimie. Deve essere garantito il corretto abbinamento fra i campioni di sangue prelevati, la richiesta di trasfusione e il paziente. Le provette e le richieste sono trattate conformemente a quanto previsto ai paragrafi A e B. 

4.I dati obbligatori minimi da riportare sugli appositi braccialetti identificativi sono: cognome, nome, data di nascita, sesso. In caso di paziente collaborante è essenziale la sua identificazione attiva in tutte le fasi del processo di trasfusione (richiesta di declinare attivamente le proprie generalità). Per il paziente non collaborante l’identificazione attiva può essere effettuata attraverso un parente o tutore se presenti. Nell’ambito delle procedure di identificazione di cui al precedente comma 3 del punto F, la struttura sanitaria presso cui si eseguono trasfusioni elabora, valida e implementa una procedura di identificazione univoca per gestire in sicurezza i casi di paziente non identificabile. 

5.Prima della trasfusione le unità di emocomponenti devono essere ispezionate per evidenziare l’eventuale presenza di anomalie e, in caso di riscontro di anomalie, le unità devono essere restituite al servizio trasfusionale per i provvedimenti del caso. 

6.Il paziente candidato alla trasfusione di emocomponenti, preventivamente informato che tale procedura può non essere completamente esente da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso, attraverso il modulo di cui al paragrafo G. Il medico responsabile della trasfusione deve verificare la presenza in cartella del consenso informato sottoscritto dal paziente.
 
7.Un medico e un infermiere devono procedere ai controlli di identità, corrispondenza e compatibilità immunologica teorica confrontando i dati presenti su ogni singola unità di emocomponenti con quelli della richiesta e della documentazione resa disponibile dal servizio trasfusionale, quali il referto di gruppo sanguigno e le attestazioni di compatibilità delle unità con il paziente. Tali controlli devono essere documentati. 

8.L’identificazione del ricevente deve essere effettuata al letto del paziente individualmente da due operatori sanitari immediatamente prima dell’inizio della trasfusione. I controlli devono essere documentati e registrati su una scheda, secondo lo schema riportato al paragrafo H, compilata e sottoscritta da entrambi gli operatori. 

9.L’identificazione del ricevente deve sempre essere effettuata con la collaborazione del paziente, ove le sue condizioni cliniche lo consentano, mediante la richiesta di declinare attivamente le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita) e deve sempre includere la verifica dei dati identificativi riportati sul braccialetto, confrontati con quelli riportati su ogni singola unità da trasfondere e sulla documentazione di assegnazione delle unità di emocomponente. 

10.La registrazione dell'evento trasfusionale deve essere effettuata conformemente a quanto prescritto al paragrafo D, punto 6. 

11.La trasfusione è eseguita sotto la responsabilità del medico, che deve essere tempestivamente disponibile in caso di reazioni avverse. Il paziente è tenuto sotto osservazione, in particolare nei primi 15-20 minuti dall'inizio della trasfusione, al fine di rilevare tempestivamente eventuali reazioni avverse. Immediatamente prima e non oltre 60 minuti dopo la trasfusione sono rilevati e registrati in cartella i segni vitali (temperatura, frequenza cardiaca, pressione arteriosa). Inoltre, il paziente è monitorato nelle 24 ore successive alla trasfusione per l'insorgenza di eventuali reazioni avverse tardive. In caso di dimissione di paziente in ricovero ordinario entro le 24 ore dalla trasfusione e in caso di paziente in day hospital, ambulatoriale o domiciliare, lo stesso è adeguatamente istruito in merito alla necessità di contattare un medico di riferimento in caso di comparsa di segni o sintomi inattesi.
Le situazioni in cui l'emotrasfusione viene praticata sono molte diverse, la sala operatoria, il pronto soccorso, il reparto di chirurgia/medicina o lungodegenza e la responsabilità del medico è vincolante, deve essere presente, sia per la richiesta, la documentazione in cartella e all'identificazione per poi proseguire ed essere presente o raggiungibile durante l'infusione, se questi criteri basilari non sono rispettati, la responsabilità dell'infermiere è non proseguire oltre. 

Per saperne di più:
DECRETO 2 novembre 2015 Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
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Fonte: www.infermieriattivi.it
Scritto da Franco Ognibene






























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