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16/04/19

Infermieri. Pagelle e premio produzione.



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Infermieri. Pagelle e premio produzione. La normativa e cosa fare qualora non si concordasse con la votazione.
E’ tempo di “pagelle”, o meglio di valutazione della performance dei dipendenti pubblici e di premio di produttività.
La pagella è lo strumento con il quale verranno stabiliti i premi legati alla produttività da assegnare ai dipendenti pubblici; con le pagelle degli statali quindi si interverrà sulla produttività del lavoratore, ossia sulla parte del salario accessorio che come noto non è uguale per tutti ma varia a seconda dei risultati ottenuti.
Vediamo quindi la normativa e cosa fare nel caso non si sia d’accordo con la valutazione assegnata.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 norma il sistema di valutazione dei dipendenti pubblici.
Il D.Lgs. 150 del 2009 obbliga ciascuna amministrazione a dotarsi, con specifico provvedimento, di un sistema di misurazione e valutazione idoneo a rilevare sia la performance organizzativa che prende in considerazione:
  • i risultati prodotti da un soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura
  • la performance individuale dei dipendenti (dirigenti e personale non dirigente) che prende in considerazione il raggiungimento di specifici obiettivi ed il contributo individuale alla performance organizzativa.
L’adozione del Sistema spetta all’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto. Gli aggiornamenti del Sistema sono adottati con le stesse modalità.
Con una modifica al comma 1 dell’art. 7 si richiede che ciascuna amministrazione adotti il proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione. La relazione illustrativa sottolinea in merito che l’intervento serve ad assicurare un controllo ex ante sulla correttezza metodologica dei contenuti del Sistema.
Inoltre, sono ridefiniti i soggetti che svolgono la funzione di misurazione e valutazione, anche alla luce del richiamato trasferimento di funzioni al DPF e della riforma degli OIV.
Il nuovo comma 2-bis, introdotto dall’articolo in commento, prevede:
  • che il Sistema di misurazione e valutazione della performance sia coerente con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, a seguito del trasferimento delle competenze in materia dall’Anac al DPF.
  • stabilisce che il Sistema deve comunque prevedere: - le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e - le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74, Art 5, Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
La conciliazione
La conciliazione a tutela del lavoratore pubblico che non concorda sulla valutazione ricevuta ai fini della produttività non si applicano le regole del ricorso gerarchico, ovvero quello contro la pubblica amministrazione per gli atti amministrativa, ma quelle di disciplina del rapporto di lavoro.
La valutazione espressa nei confronti dei dipendenti non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto di natura privatistica di gestione del rapporto di lavoro, che come tale è adottato dai dirigenti nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001.
Se la conciliazione, allora, non può consistere in un ricorso gerarchico, essa altro non può essere se non una procedura conciliativa ed arbitrale, di natura speciale, regolabile per analogia con le disposizioni degli articoli da 410 a 412-quater del codice di procedura civile. In effetti, poiché la valutazione è un atto del datore di lavoro, adottato come presupposto per quantificare un eventuale premio di produttività, il lavoratore può sempre tutelarsi rivolgendosi al giudice del lavoro.
Qualora per la conciliazione si seguisse la disciplina relativa all’articolo 412 quater, si verrebbe a costituire una commissione di conciliazione, composta da un rappresentante del lavoratore, un rappresentante del datore di lavoro (che potrebbe comunque coincidere col medesimo valutatore) e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dalle parti. Questa commissione è chiamata a promuovere la conciliazione tra le parti, in assenza della quale resta comunque la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge.
Laddove il sistema di valutazione regolasse il collegio di conciliazione nel rispetto pieno dell’articolo 412-quater del codice di procedura civile, nel caso di mancata conciliazione detto organo potrebbe spingersi fino alla decisione della controversia: in questo caso l’arbitro della parte datoriale non può coincidere col valutatore, né può essere l’Oiv o un suo componente o, nei comuni, il segretario generale; lo stesso, a maggior ragione, vale per il presidente, in quanto occorre garantire la terzietà maggiore possibile dei componenti del collegio.
Se, invece, l’organo di conciliazione richiami solo per analogia l’articolo 412-quater, non potrà spingersi fino alla decisione della “controversia”, ma eventualmente invitare il valutatore a meglio motivare la propria decisione, qualora non intenda conciliare. In ogni caso il lavoratore potrà comunque decidere di tutelarsi direttamente davanti al giudice o attivare le procedure conciliative previste dal codice di procedura civile.

Fonte: www.infermieristicamente.it




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