Infermieri. Pagelle e premio produzione. La normativa e cosa fare qualora non si concordasse con la votazione.
E’ tempo di
“pagelle”, o meglio di valutazione della performance dei dipendenti pubblici e
di premio di produttività.
La pagella è
lo strumento con il quale verranno stabiliti i premi legati
alla produttività da assegnare ai dipendenti pubblici; con le pagelle degli statali quindi
si interverrà sulla produttività del lavoratore, ossia sulla parte
del salario accessorio che come noto non è uguale per tutti ma varia
a seconda dei risultati ottenuti.
Vediamo
quindi la normativa e cosa fare nel caso non si sia d’accordo con la
valutazione assegnata.
Il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 74 norma il sistema di valutazione dei dipendenti
pubblici.
Il D.Lgs.
150 del 2009 obbliga ciascuna amministrazione a dotarsi, con specifico
provvedimento, di un sistema di misurazione e valutazione idoneo a rilevare sia
la performance organizzativa che prende in considerazione:
- i risultati prodotti da un soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura
- la performance individuale dei dipendenti (dirigenti e personale non dirigente) che prende in considerazione il raggiungimento di specifici obiettivi ed il contributo individuale alla performance organizzativa.
L’adozione
del Sistema spetta all’organo di indirizzo politicoamministrativo
dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con
apposito provvedimento ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto. Gli
aggiornamenti del Sistema sono adottati con le stesse modalità.
Con una
modifica al comma 1 dell’art. 7 si richiede che ciascuna amministrazione adotti
il proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance previo parere
vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione. La relazione illustrativa
sottolinea in merito che l’intervento serve ad assicurare un controllo ex ante
sulla correttezza metodologica dei contenuti del Sistema.
Inoltre,
sono ridefiniti i soggetti che svolgono la funzione di misurazione e
valutazione, anche alla luce del richiamato trasferimento di funzioni al DPF e
della riforma degli OIV.
Il nuovo
comma 2-bis, introdotto dall’articolo in commento, prevede:
- che il Sistema di misurazione e valutazione della performance sia coerente con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, a seguito del trasferimento delle competenze in materia dall’Anac al DPF.
- stabilisce che il Sistema deve comunque prevedere: - le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e - le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
DECRETO
LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74, Art 5, Modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
La
conciliazione
La
conciliazione a tutela del lavoratore pubblico che non concorda sulla
valutazione ricevuta ai fini della produttività non si applicano le regole del
ricorso gerarchico, ovvero quello contro la pubblica
amministrazione per gli atti amministrativa, ma quelle di disciplina
del rapporto di lavoro.
La
valutazione espressa nei confronti dei dipendenti non è un provvedimento
amministrativo, bensì un atto di natura privatistica di gestione del rapporto
di lavoro, che come
tale è adottato dai dirigenti nell’esercizio dei poteri del privato datore di
lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001.
Se la
conciliazione, allora, non può consistere in un ricorso gerarchico, essa altro
non può essere se non una procedura conciliativa ed arbitrale, di natura
speciale, regolabile
per analogia con le disposizioni degli articoli da 410 a 412-quater del codice
di procedura civile. In effetti, poiché la valutazione è un atto del datore di
lavoro, adottato come presupposto per quantificare un eventuale premio di
produttività, il lavoratore può sempre tutelarsi rivolgendosi al giudice del
lavoro.
Qualora per la
conciliazione si seguisse la disciplina relativa all’articolo 412 quater, si
verrebbe a costituire una commissione di conciliazione, composta da un
rappresentante del lavoratore, un rappresentante del datore di lavoro (che
potrebbe comunque coincidere col medesimo valutatore) e da un terzo membro, in
funzione di presidente, scelto di comune accordo dalle parti. Questa
commissione è chiamata a promuovere la conciliazione tra le parti, in assenza
della quale resta comunque la facoltà di ciascuna delle parti di adire
l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di
arbitrato previste dalla legge.
Laddove il
sistema di valutazione regolasse il collegio di conciliazione nel rispetto
pieno dell’articolo 412-quater del codice di procedura civile, nel caso di
mancata conciliazione detto organo potrebbe spingersi fino alla decisione della
controversia: in questo caso l’arbitro della parte datoriale non può coincidere
col valutatore, né può essere l’Oiv o un suo componente o, nei comuni, il
segretario generale; lo stesso, a maggior ragione, vale per il presidente, in
quanto occorre garantire la terzietà maggiore possibile dei componenti del
collegio.
Se, invece,
l’organo di conciliazione richiami solo per analogia l’articolo 412-quater, non
potrà spingersi fino alla decisione della “controversia”, ma eventualmente
invitare il valutatore a meglio motivare la propria decisione, qualora non
intenda conciliare. In ogni caso il lavoratore potrà comunque decidere di
tutelarsi direttamente davanti al giudice o attivare le procedure conciliative
previste dal codice di procedura civile.
Fonte: www.infermieristicamente.it
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