Prescrizioni mediche: nuove regole in Sicilia
Nella GURS parte I n.38, l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo regolamento per le prescrizioni per tutti i soggetti autorizzati ad effettuare prescrizioni sanitarie.
1. I soggetti prescrittori preposti all’uso del ricettario unico regionale sono:
- medici medicina generale (MMG) e PLS;
- medici specialisti ambulatoriali interni;
- medici di continuità assistenziale;
- medici ospedalieri;
- medici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei Policlinici universitari.
- la formulazione della diagnosi o del quesito diagnostico;
- la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica, limitatamente, in atto, alle prestazioni critiche riportate in appendice;
- l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista.
In base all’art. 97 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e a partire dall’1 ottobre 2010, non potrà essere considerata valida e quindi accettata dalle strutture pubbliche e private accreditate una ricetta di prestazioni specialistiche ambulatoriali priva delle indicazioni previste dall’art. 2: tali condizioni costituiscono infatti presupposto per l’ammissibilità al relativo rimborso.
Nello stabilire il livello di priorità i medici prescrittori devono riferirsi agli elementi individuati nell’accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002 e ribaditi nel decreto 17 novembre 2009:
- severità del quadro clinico (incluso il sospetto diagnostico);
- prognosi (quoad vitam o quoad valitudinem);
- tendenza al peggioramento a breve;
- presenza di dolore e/o di deficit funzionale;
- implicazioni sulla qualità di vita;
- casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato;
- speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni, purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore.
- – prestazione di emergenza-urgenza = va sempre indirizzata in pronto soccorso;
- – prestazione di tipo U (urgente) = entro 3 giorni
24-48 ore; - – prestazione di tipo B (breve) = entro 10 giorni;
- – prestazione di tipo D (differibile) = visite entro 30 giorni e 60 per la diagnostica strumentale;
- – prestazione di tipo P (programmata) = entro 180 giorni.
3. Il medico che effettua una prescrizione, nel caso in cui non utilizzi il ricettario unico regionale, a partire dall’1 ottobre 2010, deve apporre su ogni prescrizione effettuata:
- a. la firma;
- b. il proprio timbro indicante nome e cognome, sigla della provincia sede dell’ordine professionale e n. di iscrizione all’Ordine.
- c. la data della prescrizione;
- d. se operante in una struttura, la denominazione della stessa.
5. Le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad effettuare il monitoraggio e controllo delle prescrizioni specialistiche effettuate presso le strutture pubbliche e private accreditate al fine di verificare l’appropriatezza delle prescrizioni e l’adesione alla normativa, a partire da 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Fonte: GURS parte I n.38 pag.38-40 (con appendice elenco prescrizioni critiche)
Tutto ciò probabilmente contribuirà a ridurre la prescrizione di esami diagnostici inutili? Forse, in ogni caso responsabilizzerà maggiormente il medico prescrittore. Nel caso manchino i requisiti richiesti il servizio che eroga la prestazione non riceverà i rimborsi previsti, pertanto sarà obbligato a rimandare la prestazione richiesta. Bisognerà pure che qualcuno dell'ASP verifichi (probabilmente a campione) le richieste di prescrizione..
FONTE: http://www.saluteme.it/
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