CODICI ESENZIONE MALATTIE RARE
MALATTIE
RARE esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001
n. 279 - L’assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di
assistenza sanitaria, prescritte con le modalità previste dalla normativa
vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate
per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e
per prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
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