L'Infermiere è riconosciuto quale professionista che si prende cura dell'assistito, in alcune realtà è
responsabile della gestione dei “codici bianchi” all’interno del servizio di Pronto Soccorso. Purtroppo ancora in tante altre realtà l'infermiere, ma anche altri professioni sanitarie con laurea triennale, vengono considerati ed utilizzati in modo inappropriato e talvolta gravemente demansionati, più spesso per ignoranza di medici e direttori di struttura, titolari di posizioni organizzative ed altri.
L’Infermiere è un professionista sanitario che, in possesso della Laurea abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Dopo la Laurea in Infermieristica, l'Infermiere può specializzarsi con Master annuali di primo e di secondo livello, conseguire la Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca ed è anche obbligato all'aggiornamento continuo (ECM).
E' opportuno ribadire che: l'Infermiere è il professionista sanitario che si prende cura della salute delle persone: il Medico cura, l'Infermiere si "prende cura"; è ridicolo, banale e anacronistico che nella nostra realtà sanitaria ancora si abbia l’ottusità mentale ed il preconcetto che portano a pensare all’Infermiere come ad un mero esecutore delle prescrizioni mediche. Ancora si dibatte e si argomentano teorie in base alle quali il “dottore” comanda e l’Infermiere “ubbidisce”; ancora c’è qualcuno che pensa che l’evoluzione professionale, sociale e culturale dell’Infermiere sia dannosa per la classe medica o che un Infermiere più qualificato possa togliere chissà che cosa al Medico… non c'è da far confusione tra il ruolo dei Medici e degli Infermieri: sono ambiti ben separati; sono due professionisti che devono collaborare insieme ognuno nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dell'altro.
Essere Infermieri comporta due aspetti fondamentali: quello di garantire le prescrizioni diagnostico-terapeutiche prescritte dal medico e quello di individuare i bisogni dell'utente erogando un'assistenza personalizzata per quel tipo di utente. Questo dicono le teorie moderne dell’Infermieristica che vengono insegnate nelle università italiane, questo fanno gli Infermieri ed i medici laddove la sanità funziona davvero, ma soprattutto questo ha stabilito il legislatore con le innumerevoli leggi che promuovono e tutelano la professione infermieristica.
Con la pubblicazione della legge 42/99 è stato definitivamente abrogato il vecchio “mansionario”; da quel momento il legislatore, preso atto della crescita culturale della professione infermieristica ne traccia l’ambito attraverso il solo profilo professionale, il codice deontologico e la formazione di base e post base nelle università; nascono contestualmente le cosiddette “figure di supporto”, inizialmente OTA e OSA, successivamente confluiti nel nuovo profilo dell’OSS; vengono inoltre aggiornate le declaratorie contrattuali delle figure ausiliarie e generiche.
Tali figure di supporto hanno il compito di occupare le “nicchie” lasciate vuote dall’Infermiere, chiamato dalla legge e dal buon senso ad una più vasta visione generale dell’assistenza che deve essere “preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa”. In altre parole il legislatore ha stabilito che l’Infermiere, se deve organizzare l’assistenza, se deve esserne responsabile generale, non può e non deve svolgere le “mansioni” per le quali sono state individuate e create altre figure professionali: Ausiliari, OTA e OSS, dunque entrano a far parte dell’entourage dell’assistenza diretta sul paziente, con un particolare riguardo per le mansioni domestico-alberghiere quali sanificazione carrelli, rifacimento letti, preparazione carrelli della biancheria, solo per citarne alcune.
Pochissimi sono gli OSS in servizio nei reparti, molti dei quali sono di fatto ausiliari forniti dalle cooperative esterna che hanno l’appalto per il personale di supporto, ed altissima è la confusione che si fa attorno alle loro funzioni.
Gli atti demansionanti sono contro la Legge e la violano tutti gli atti che ne sono corollario, il Codice Civile, all’articolo 2103: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.”
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