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12/03/12

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

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Orari Visite Fiscali 2013: Le nuove regole per i dipendenti pubblici
Orari Visite Fiscali dipendenti pubblici, la normativa vigente per il 2013. La legge che regola gli orari visite fiscali 2013 è la n.300/70, Statuto dei Lavoratori.
Secondo questo Statuto, i datori di lavoro hanno diritto a richiedere la visita fiscale, all’amministrazione di appartenenza, in questo caso l’Inps ex Inpdap, dei propri dipendenti per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore in questione, assente per motivi di salute. In questo modo viene effettuato un controllo sul lavoratore malato che, in determinati orari, non può allontanarsi dal proprio domicilio.
I dipendenti pubblici in malattia infatti possono aspettarsi, già nel primo giorno di assenza, la visita fiscale del medico incaricato.
 Orari Visite Fiscali dipendenti pubblici: Le Nuove Regole
 Ecco tutte le informazioni su regole e orari visite fiscali 2013 per dipendenti pubblici e per dipendenti statali. La normativa sugli orari visite fiscali presenta piccole variazioni a seconda che i lavoratori oggetto delle visite fiscali siano dipendenti pubblici, militari, carabinieri, dipendenti locali o insegnanti. In ogni caso, non cambiano le fasce di reperibilità, ovvero gli orari visite fiscali veri e propri.
 I dipendenti statali, dipendenti pubblici, docenti, militari, dipendenti di ASL o Enti locali, in malattia, sono obbligati a rispettare una reperibilità di 7 giorni su 7, inclusi giorni non lavorativi, week end, festivi e prefestivi, nelle seguenti fasce orarie:
  • dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
  • dalle ora 15.00 alle ore 18.00.
Questi lavoratori dipendenti devono essere reperibili, presso l’indirizzo domiciliare, indicato al momento della dichiarazione di stato di malattia.
 Orari Visite Fiscali: Eccezioni
 La legge sugli orari visite fiscali prevede alcune eccezioni. Ad esempio, possono essere esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici con malattie gravi che richiedano terapia salvavita o altri trattamenti in ospedale:
-       infortuni sul lavoro,
-          malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio,
-         stati patologici legati all’invalidità riconosciuta o
-          gravidanza a rischio.

Orari visite fiscali: Conseguenze di infrangere le regole
 Le visite fiscali, come abbiamo detto prima, hanno l’obbiettivo di verificare il reale stato di malattia del lavoratore dipendente. Il medico dell’Inps, tramite queste visite, deve esaminare il dipendente e controllare il suo stato di salute per:
 -          prolungare la diagnosi
-          confermare la diagnosi
-          modificare la diagnosi in base a miglioramenti ed invitare il dipendente a rientrare al lavoro
-          richiedere ulteriori esami obbligatori dal medico specialista

Ma, cosa succede se il lavoratore non viene trovato presso l’indirizzo comunicato durante gli orari visite fiscali?
 Tutte le assenze dal domicilio del dipendente malato devono essere giustificate. Infatti, il dipendente è obbligato a recarsi presso la ASL, su richiesta di una comunicazione ufficiale, nel giorno e nell’orario indicato dal medico fiscale per giustificare quella assenza.
Se si tratta di un motivo giustificato, ad esempio una visita medica o qualcun altro impegno ragionevole e serio che non può essere rimandato, non ci sono conseguenze per il dipendente.
 Se invece si tratta di un motivo non giustificato come assenza senza motivo, distrazioni del dipendente che forse non ha sentito il campanello,… le conseguenze, in base all’art. 5 del D.L. 12/9/1983, nr.463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, n.638, sono:
 -      perdita del diritto all’indennità di malattia per i primi 10 giorni di malattia
-      riduzione dell’indennità di malattia del 50% per il restante periodo di malattia, ad esclusione dei periodi di ricovero in ospedale.

 

10/03/12

Perché l'infermiere non è più "professionale

                     Perché l'infermiere non è più "professionale

DECRETO 14 SETTEMBRE 1994 N. 739
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere.
Il Ministro della Sanità
Visto l’art. 6, comma3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: " Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421",
nel testo modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;

04/03/12

SINDROME DI ALAGILLE

SINDROME DI ALAGILLE
Codice esenzione : RN1350

Definizione
Ipoplasia dei dotti epatici, stenosi congenita dell'arteria polmonare, anomalie facciali ed altre malformazioni congenite, particolarmente a carico dello scheletro. Si presenta spesso con ittero durante il periodo neonatale. È una malattia autosomica recessiva che si manifesta generalmente durante l'infanzia. Il termine di malattia "arterioepatica" si riferisce all'arteria polmonare ed ai dotti biliari intraepatici, non all'arteria epatica -Medline Thesaurus