Riprendiamo dal
sito del Coordinamento Infermieristico Autonomo (Coina) un articolo utile per
evitare gli abusi.
La grave
carenza di personale sanitario, soprattutto quello infermieristico, porta
spesso le aziende ospedaliere a interpretazioni personalizzate e improprie su
importanti istituti contrattuali e rasentandone l’illecito, come nel caso del
prolungamento dell’orario di lavoro, doppio turno (chiamato anche turno lungo)
o sospeso riposo, cioè richiamo in servizio, senza emanare un ordine di
servizio.
Questo modus operandi
lambisce il ricatto etico-morale cercando di coinvolgere il professionista
in deficienze organizzative (certamente non imputabili al singolo), che da
un lato determinano un calo della qualità dell’assistenza a svantaggio
dell’utenza e dall’altro un risparmio di risorse economiche a vantaggio
delle aziende.
Cos’è
un ordine di servizio? Cosa fare? Come rifiutarsi? Perché richiederlo per
iscritto?
Sono tutte domande che
ogni lavoratore si pone e ci pone al fine di tutelarsi da eventuali richiami o
sanzioni, ma soprattutto tutelarsi dal punto di vista legale. Spesso è il
singolo lavoratore che è chiamato a una scelta immediata e difficile che lo
porta a dover prendere una decisione su una materia così delicata e mai
disciplinata in modo chiaro e preciso.
Quando si parla di
ordine di servizio, è indubbio che questo si leghi allo
straordinario. Quest’ultimo è definito dall’attuale assetto normativo, con
riferimento al D.Lgs. n. 66 del 2003 art. 5 comma 4, in cui si
specifica chiaramente che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è
ammesso in relazione a:
– casi di eccezionali
esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l’assunzione di altri lavoratori
– casi di forza
maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un
danno alle persone o alla produzione.
Tutti
i CCL della sanità pubblica o privata limitano l’utilizzo dello straordinario.
Coloro che lavorano
con il vincolo della continuità assistenziale sia in h24 che h12, non possono
lasciare il proprio posto di lavoro se non vi è stato il cosiddetto “cambio
a vista”. In caso di assenza di un collega vi è l’obbligo di prolungare il
proprio orario di lavoro per il tempo necessario fino all’arrivo del collega in
sostituzione, di norma 2 ore e comunque anche in caso di straordinario in
doppio turno (o turno lungo), l’orario totale di lavoro non può mai superare le
13 ore complessive, come previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8
D.Lgs 66/2003 (Circ. Min. Lav. n. 8 del 2005).
Analizziamo
ora i diversi aspetti dell’ordine di servizio. La prima domanda da porsi è: che
cos’è un ordine di servizio?
– È una disposizione
impartita da un dirigente sul quale ricade direttamente la responsabilità dei
fatti a essa conseguenti. La disposizione può essere impartita anche da chi ha
la delega del titolare del potere (dirigente).
– Un ordine di
servizio può riguardare un solo dipendente o anche più dipendenti.
– L’ordine può
comportare l’obbligo di rispettare un determinato comportamento o seguire
una determinata procedura (sempre che non contravvenga a norme di legge) o può
essere impartito per vietarne una condotta, ecc.
L’ordine
di servizio deve avere delle caratteristiche improrogabili quali:
1
– Deve essere scritto. In
giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte. Se un
ordine di servizio, viene impartito solo verbalmente, esso deve essere
richiesto per iscritto. L’ordine di servizio è una ingiunzione al
dipendente anche di violare le norme contrattuali, non quelle di legge. Deve
essere quindi scritto anche a tutela sia del dipendente sia del l’azienda. Tale
tutela decade se l’ordine, per problemi di urgenza e/o organizzativi, è emesso
verbalmente e non è seguito da una forma scritta in tempi brevi. Se questo non
accade il lavoratore interessato deve farne richiesta scritta, la quale può non
essere immediata in casi di urgenza, ma al termine del turno deve essere
redatto per iscritto.
Perché è importante
che l’ordine di servizio sia scritto? Lo straordinario derivante da doppio
turno o prolungamento orario può essere svolto o per scelta del lavoratore a
scopo di lucro o perché imposto dal Dirigente con ordine di servizio per gravi
necessità. È chiaro che se si effettua un doppio turno per lucro, ovvero per
denaro, ogni errore commesso dal lavoratore ne risponde in proprio, mentre se
si effettua un doppio turno con un ordine di servizio, soprattutto quando si è
fatto presente di non essere in condizioni psico-fisiche ottimali, questo sarà
preso in considerazione, in caso di contenzioso, in virtù del fatto che il
dirigente lo ha fatto per casi eccezionali o per forza maggiore (almeno che non
abbia dichiarato il falso, per esempio per coprire carenze strutturali).
Vi sono alcuni
dirigenti delle professioni sanitarie che non vogliono emettere ordini di
servizio, inventandosi le più disparate scusanti come ad esempio: l’ordine di
servizio non serve a niente dal punto di vista legale; un professionista non
chiede un ordine di servizio si ferma per coprire tutte le necessità; il nostro
lavoro è una missione; l’ordine di servizio non esiste più e pertanto si è
obbligati a rimanere per tutto il tempo necessario; l’ordine di servizio è un
punto a demerito del dipendente e viene archiviato nella sua cartella personale.
Il dirigente non
emette l’ordine di servizio per il semplice fatto che in caso di un evento
avverso, vi è il rischio che lo stesso venga chiamato in causa, non per essere
indagato, ma per capire le motivazione che lo hanno indotto ad far prolungare un
turno di lavoro, anche di 17 ore e che tale decisione ha provocato un danno.
Sembra abbastanza
chiaro che un ordine di servizio ha valore legale. Inoltre un
professionista è colui che svolge con competenza e professionalità il proprio
operato nei tempi e modi previsti. Se il datore di lavoro necessita di una
prestazione aggiuntiva oltre il normale orario di lavoro, lo deve concordare
con il professionista, il quale sceglie se accettare o meno di prolungare il
turno. Dovrebbe inoltre decidere il compenso del suo operato, altrimenti si
parlerebbe di sfruttamento di lavoro a bassa manovalanza. Un datore di
lavoro che obbliga il lavoratore a prolungare l’orario di lavoro per coprire
carenza organiche strutturali, vuol dire che sta utilizzando lo straordinario come
fattore di programmazione di lavoro, e non come evento eccezionale e questa è
una violazione contrattuale e di legge.
Pertanto si consiglia,
in tutti i casi nei quali si riceve un ordine di servizio verbale a cui non
segue la forma scritta, di inviare al responsabile che ha emanato la
disposizione, una comunicazione tramite mail aziendale, o protocollando una
lettera. In caso di rifiuto da parte del dirigente di redigere l’ordine di
servizio, il lavoratore può contestare per iscritto, sempre tramite mail
aziendale l’opposizione, o protocollando una lettera.
2
– Deve pervenire in tempo. E quindi in anticipo
al lavoratore, presso la sede lavorativa. Il lavoratore non è tenuto a
farsi reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi, come
WhatsApp, tranne nei casi di pronta disponibilità prevista nella matrice del
turno.
3
– Deve essere motivato. Quindi devono
essere riportate le cause per la quale è stato emesso, a garanzia della liceità
dell’atto stesso.
4
– Deve essere uno strumento eccezionale. Altrimenti
diverrebbe straordinario programmato espressamente vietato dalla normativa
vigente e da tutti CCL. La copertura dei turni deve essere garantita sulla base
di criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi
dovuti a imprevisti.
5
– Non deve sovrapporsi ad altri istituti contrattuali già previsti. Non può essere utilizzato per il richiamo in
servizio oggi per oggi, altrimenti assume le caratteristiche di una pseudo
pronta disponibilità. In caso di richiamo in servizio oggi per domani, il
ricorso all’ordine di servizio potrà essere legittimo a patto che si rispettino
una serie di vincoli. Ricordiamo come anche una sentenza della Corte Cassazione
sancisce il diritto del dipendente a potersi organizzare e programmare la
propria vita privata. In caso di prolungamento dell’orario (o turno lungo) di
servizio il dipendente è costretto a rimanere fino all’arrivo della
sostituzione (Art. 593 del C.P.); ma spetta al Dirigente autorizzarlo quindi,
nel caso di più infermieri presenti, decidere e segnalare chi dovrà fermarsi in
servizio.
6
– Deve essere firmato dal dirigente responsabile. Ciò per dare seguito a quanto sopra indicato in
modo che si assuma la responsabilità dell’atto amministrativo.
7
– Non esiste un limite numerico di ordine di servizio effettuabile. Non esiste un numero massimo di ordini di servizio,
ma se ne può contestare l’abuso, anche in funzione di un eventuale mobbing o
bossing, attraverso il “Comitato per Pari Opportunità” o “Comitato Unico di Garanzia”,
che prevede misure per favorire parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale.
8
– Deve recare la data di emissione.
Non può essere emesso un ordine di servizio generico e non indicante sia la
data di emissione che quella di effettivo ordine di servizio.
9
– Deve contenere la azioni che si ordinano al dipendente. L’ordine di servizio è chiaramente un obbligo ad
ottemperare un comportamento e quindi deve contenere le azioni che si
impartiscono al dipendente. Non può essere generico e le azioni vengono
impartite verbalmente. Non si può emettere un ordine di servizio per un
prolungamento orario per poi essere trasferito in altra U.O. senza averlo
specificato. In caso di eventuale contenzioso non risulterà nell’ordine di
servizio che si è prestato servizio in una U.O. diversa da quella abituale.
Si ribadisce, inoltre,
che l’ordine di servizio non implica alcuna conseguenza negativa sul curriculum
professionale, né alcuna penalizzazione e/o punteggi negativi nelle valutazioni
di merito per i lavoratori che vi ottemperino o meno correttamente.L’ordine di
servizio, pertanto, può e deve essere richiesto dal dipendente
ogniqualvolta sia ritenuto necessario a garanzia e salvaguardia dei propri
diritti.
Ma
è possibile disobbedire a un ordine di servizio? Sì, se esso comporta, per chi lo riceve, anche
solo il rischio di commettere un reato penalmente perseguibile. Va infatti
tenuto presente che l’art. 51 (ordine del superiore gerarchico) del codice
penale stabilisce che nell’ipotesi in cui chi riceve un “comando” si accorga
che nel perseguire tale disposizione commette un reato (e non un semplice
illecito civile), anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha
dato l’ordine. Certamente però nel caso di disobbedienza è opportuno motivare il
rifiuto in fatto e in diritto (norme penali violate anche a grandi linee).
Tale connotazione
giuridica incalza anche quelle situazioni in cui un medico, o chi per lui, ci
obbliga a portare una provetta in laboratorio, in tal caso occorre chiedere un
ordine di servizio scritto, senza il quale ci si rifiuta categoricamente. Molto
meglio tutelare se stessi e al contempo i pazienti rifiutandosi di lasciare il
reparto se non di fronte a problematiche di straordinaria gravità e urgenza
(per esempio portare con urgenza un paziente in sala operatoria).
Si può altresì
disattendere un ordirne di servizio se vi siano motivazioni di ordine personale
che impediscano al dipendente di ottemperarvi e sempre che sia possibile dare
puntuale dimostrazione dell’impedimento.
Infatti, esistono nel
nostro ordinamento giuridico le così dette ”scriminanti”, quali sono lo stato
di necessità (art. 54 c.p.) e la forza maggiore (art. 45 c.p.) che se provate
consentono di venir meno ai propri doveri. Si pensi ad esempio al caso di una madre
costretta a stazionare al capezzale del figlio gravemente malato o del padre
che il giorno del “richiamo” abbia affidato a sé il figlio minore.
Altro
dilemma: è legittimo
l’ordine di rientrare in servizio impartito telefonicamente al dipendente che
si trova a casa?
In casi del tutto
eccezionali, e per questo giustificati da situazioni particolarmente gravi
calamità (si pensi ad esempio ad una alluvione, terremoto), le aziende
sanitarie possono richiedere ai propri dipendenti, non ricompresi nei turni di
pronta disponibilità e con modalità estemporanee di rientrare in servizio.
Chiaro è che l’ordine impartito telefonicamente non garantisce chi lo riceve
che a impartirlo sia effettivamente il preposto che può farlo. Inoltre è ovvio
che, l’ordine impartito telefonicamente non garantisce, a chi lo emana, che a
riceverlo sia effettivamente il dipendente. Non sussiste obbligo di possedere
un apparecchio telefonico per esigenze aziendali, oltre sé posseduto fornire il
proprio numero telefonico all’azienda.
CONCLUDENDO:
Questo articolo non
vuole assolutamente limitare la libera scelta del lavoratore nel proprio ambito
lavorativo, il quale deve sempre agire in modo professionale e a tutela del
proprio benessere e di quello del paziente. Il suo agire non deve mai disattendere
il Profilo Professionale e il Codice Deontologico e, tanto meno, norme penali e
civili.
Un esercente le
professioni sanitarie deve veramente cominciare a dire basta agli abusi. Una
potente risorsa per evitare di continuare ad essere le vittime sacrificali
della situazione, è una più approfondita conoscenza delle norme e dei diritti.
L’arma da usare è la conoscenza, sembra retorico ma è così! Se continueremo a
rimanere nell’ombra dell’ignoranza, non faremo altro che alimentare i nostri
timori e diventare più deboli. Senza la conoscenza, siamo nulla!
Il sapere chi siamo e
cosa valiamo, la capacità di sentirci coinvolti, la competenza ci devono
aiutare ad imporre la nostra professionalità, a costruirci quella immagine
professionale che meritiamo, a conquistare quello spazio contrattuale che
meritiamo. Solo allora saremo riconosciuti come una grande, insostituibile
risorsa.
Redazione
Nurse Times
Fonte:
www.coinanews.it
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