Le ferie sono delle giornate libere che spettano ogni anno a
tutti i lavoratori subordinati, in una misura minima stabilita dalla normativa,
a prescindere dal loro inquadramento. Queste assenze costituiscono un diritto
fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge e dalla
Costituzione, perché sono finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente
Dlgs 66/2003. Il
lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a
4 settimane. Viene chiarito dalla legge in modo inequivocabile che questo
periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativa “indennità per
ferie non godute” salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art 36 della
Costituzione. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
CCNL 2016/2018
Art. 33, Ferie e recupero festività soppresse
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito.
In caso di
distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il
sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni
lavorativi.
Per i dipendenti
che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è
di 32 giorni lavorativi.
Ai dipendenti
assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni
di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche
amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione
dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di
articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio,
anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32
giorni lavorativi.
Comma 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo
la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Comma 7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili fatto salvo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei
limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
Comma 12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione
delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti,
assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di
almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30
settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa
nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo
15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro.
Comma 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte
o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto.
Comma 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o
personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno
successivo.
Comma 15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi.
Comma 16. Le assenze per malattia o infortunio non riducono
il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per
l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
Chi decide
quando si può andare in ferie?
Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra
dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in
quali giorni deve essere fruito il periodo di vacanza.
Articolo 2109 Codice civile: Il lavoratore ha anche diritto
ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel
tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita
dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.
In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta
collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza accordo, purché:
tenga conto anche
delle esigenze del lavoratore;
assicuri il
godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge
nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto
collettivo;
assicuri che il
restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di
maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
comunichi al
lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo
spettante.
Il datore di lavoro deve comunque tenere in considerazione
le esigenze del lavoratore, per questo ogni azienda predispone un piano ferie.
Inoltre, il datore di lavoro deve garantire la fruizione del
periodo minimo di ferie annuali: se non lo fa, il datore può essere sanzionato
dai competenti organi ispettivi.
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