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14/05/12

Prescrizioni mediche: nuove regole in Sicilia

     Prescrizioni mediche: nuove regole in Sicilia

 
Nella GURS parte I n.38, l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo regolamento per le prescrizioni per tutti i soggetti autorizzati ad effettuare prescrizioni sanitarie.
1. I soggetti prescrittori preposti all’uso del ricettario unico regionale sono:
  • medici medicina generale (MMG) e PLS;
  • medici specialisti ambulatoriali interni;
  • medici di continuità assistenziale;
  • medici ospedalieri;
  • medici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei Policlinici universitari.
2. Dall’1 ottobre 2010, su ogni prescrizione di prestazione specialistica ambulatoriale effettuata su ricettario unico regionale deve essere riportata:
  • la formulazione della diagnosi o del quesito diagnostico;
  • la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica, limitatamente, in atto, alle prestazioni critiche riportate in appendice;
  • l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista.
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In base all’art. 97 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e a partire dall’1 ottobre 2010, non potrà essere considerata valida e quindi accettata dalle strutture pubbliche e private accreditate una ricetta di prestazioni specialistiche ambulatoriali priva delle indicazioni previste dall’art. 2: tali condizioni costituiscono infatti presupposto per l’ammissibilità al relativo rimborso.
Nello stabilire il livello di priorità i medici prescrittori devono riferirsi agli elementi individuati nell’accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002 e ribaditi nel decreto 17 novembre 2009:
  1. severità del quadro clinico (incluso il sospetto diagnostico);
  2. prognosi (quoad vitam o quoad valitudinem);
  3. tendenza al peggioramento a breve;
  4. presenza di dolore e/o di deficit funzionale;
  5. implicazioni sulla qualità di vita;
  6. casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato;
  7. speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni, purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore.
Da questi elementi scaturiranno le attribuzioni della priorità da parte del medico prescrittore, che comporteranno inoltre, da parte delle strutture erogatrici, l’attivazione di agende di prenotazione differenziate:
  • – prestazione di emergenza-urgenza = va sempre indirizzata in pronto soccorso;
  • – prestazione di tipo U (urgente) = entro 3 giorni 24-48 ore;
  • – prestazione di tipo B (breve) = entro 10 giorni;
  • – prestazione di tipo D (differibile) = visite entro 30 giorni e 60 per la diagnostica strumentale;
  • – prestazione di tipo P (programmata) = entro 180 giorni.
Non è più ammessa la prescrizione senza indicazione della priorità (ndr).
3. Il medico che effettua una prescrizione, nel caso in cui non utilizzi il ricettario unico regionale, a partire dall’1 ottobre 2010, deve apporre su ogni prescrizione effettuata:
  • a. la firma;
  • b. il proprio timbro indicante nome e cognome, sigla della provincia sede dell’ordine professionale e n. di iscrizione all’Ordine.
  • c. la data della prescrizione;
  • d. se operante in una struttura, la denominazione della stessa.
4. Nel caso in cui un soggetto prescrittore utilizzi il ricettario unico regionale e segnali la prescrizione come “suggerita”, dovrà trascrivere nel “campo a disposizione delle regioni” (all. 2 ter al disciplinare tecnico del decreto ministeriale 17 marzo 2008) della ricetta, il n. di iscrizione all’Ordine, preceduto dalla sigla Provincia sede dell’Ordine professionale, del soggetto che ha stilato la prescrizione “inducente”.
5. Le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad effettuare il monitoraggio e controllo delle prescrizioni specialistiche effettuate presso le strutture pubbliche e private accreditate al fine di verificare l’appropriatezza delle prescrizioni e l’adesione alla normativa, a partire da 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Fonte: GURS parte I n.38 pag.38-40 (con appendice elenco prescrizioni critiche)
Tutto ciò probabilmente contribuirà a ridurre la prescrizione di esami diagnostici inutili? Forse, in ogni caso responsabilizzerà maggiormente il medico prescrittore. Nel caso manchino i requisiti richiesti il servizio che eroga la prestazione non riceverà i rimborsi previsti, pertanto sarà obbligato a rimandare la prestazione richiesta. Bisognerà pure che qualcuno dell'ASP verifichi (probabilmente a campione) le richieste di prescrizione..
FONTE: http://www.saluteme.it/

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