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17/03/12

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

clip_image002Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Decreto Legge n. 112 pubblicato sulla G.U. n.147 del 25.06.2008 ART. 70
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è
esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 20 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Scompare la pensione privilegiata concessa a tutti coloro i quali sia stata riconosciuta un’infermità discendente da causa di servizio Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per a contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Questo articolo prevede che, per i primi 10 giorni di malattia sofferta dal dipendente pubblico, militari inclusi, vengano decurtate tutte le indennità. Se il dipendente pubblico si ammala, per qualsiasi ragione, dovrà restare a disposizione delle visite fiscali dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, festivi e non lavorativi compresi.

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