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02/11/13

Decreto PA. Via libera anche dal Senato. Il provvedimento è legge. Le norme per la sanità

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Passa con 174 sì, 53 no e un astenuto il decreto sulla Pubblica Amministrazione che ha norme per la riduzione delle spese, la mobilità e l’efficienza amministrativa. Il decreto è stato convertito in legge un giorno prima della sua decadenza. Il testo approvato.
30 OTT - Il Senato ha approvato in terza lettura con 174 sì, 53 no e un astenuto il decreto sulla Pubblica

Amministrazione che ha norme per la riduzione delle spese, la mobilità e l’ efficienza amministrativa. Il decreto è convertito in legge un giorno prima della sua decadenza. In Aula il relatore, Giorgio Pagliari (PD), si è soffermato sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sollecitando un esame tempestivo in considerazione dell'imminente scadenza del decreto-legge.



L'articolo 1 reca disposizioni volte a ridurre le spese per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione. Viene infatti previsto, per il 2014, un tetto pari all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e pari, per il 2015, al 75% del limite per il 2014.



L'articolo 2 interviene in materia di organico soprannumerario, conferimento di incarichi, revisione della spesa per il personale. Si prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica vigente prima della riforma Fornero e che dal 1° gennaio 2014 tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli organi costituzionali, siano assoggettate al controllo del costo del lavoro.


Per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario è, in particolare, stabilita l'esclusione dall’applicazione della Spending Review approvata durante il Governo Monti. Saranno però chiamati ad adeguarsi, con propri regolamenti e tenendo conto delle relative peculiarità, ai princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.


Viene poi specificato che le norme contenute nell’articolo 24 sui trattamenti pensionistici del Decreto Salva Italia (legge 214 del 2011) si applica anche ai dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio o che abbiano presentato le domande del 4 dicembre 2011.


Si stabilisce inoltre che i contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali possano essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione ma nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Senza però nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



All'articolo 3, in tema di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate, si prevede che le procedure di mobilità debbano essere attivate dalle amministrazioni previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Ha aggiunto inoltre la previsione secondo cui i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici che siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell'incarico dirigenziale.



All’articolo 3-bis si stabilisce che, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato, le amministrazioni possano provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati  con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati.



All'articolo 4, recante disposizioni in tema di precariato e di assunzioni nel pubblico impiego, è previsto che si potranno indire nuovi concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato esclusivamente in assenza di graduatorie vigenti, le quali rimarranno in vigore fino al 2016. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è previsto l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti statali, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica senza oneri per la finanza pubblica. Quanto alla stabilizzazione del personale precario, la Camera dei deputati ha esteso fino al 31 dicembre 2016 il termine per bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario nelle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili. E' stata ampliata inoltre la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze.


In particolare per il comparto sanità si prevede che la regolarizzazione dei precari avvenga tramite un successivo decreto del presidente del consiglio dei ministri che individuerà, “per il personale dedicato alla ricerca in sanità”, quali “requisiti per l’accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”.


Buone notizie anche per i medici Inps. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell’autonomia organizzativa dell’Istituto, le liste speciali, già costituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.


Sul versante dei certificati per l’attività sportiva non agonistica è previsto che questi “sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico- sportiva italiana del Coni”. Ai fini del rilascio di tali certificati, i “medici si avvalgono dell’esame clinico degli accertamenti incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.



L'articolo 4 Ter corregge la norma della Riforma Fornero che aveva creato non pochi imbarazzi costringendo i lavoratori donatori di sangue ad allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari ai permessi ottenuti per i prelievi o a decurtarsi del 2% l’assegno previdenziale nel caso in cui non volessero recuperare le giornate perse. L’emendamento del Senato prevede infatti che i lavoratori domatori di sangue ed emocomponenti possano usufruire dei permessi lavorativi per il prelievo senza alcuna penalizzazione sul trattamento pensionistico


Ulteriore novità, il decreto prevede che “limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Novità anche per i congedi parentali di maternità e di paternità, per i quali è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro nel 2013, 3 milioni nel 2014, 5 milioni nel 2015, 8,7 milioni nel 2016 e 11,4 milioni a decorrere dal 2017.



L'articolo 11, infine, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. In merito all'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema, è disposto che, per dieci mesi a partire dal 1° ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa.



FONTE: quotidianosanita.it

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