TERAPIA, FARMACI, LORO SOMMINISTRAZIONE E SMALTIMENTO
I farmaci
L’art.
29 della legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
sancisce che “la produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere
erogate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del SSN, con la funzione
sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.
La
disciplina dei farmaci è inoltre annoverata, all’art. 2, n. 7, stessa legge di
riforma sanitaria, tra i mezzi idonei ad assicurare il conseguimento delle
finalità proprie del SSN, specificando che questa deve risultare “diretta ad
assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e l’economicità del
prodotto”. L’articolo 28 della legge di riforma sanitaria, relativo
all’assistenza farmaceutica, menziona due distinte categorie di farmaci, le
specialità medicinali e i preparati galenici, alle quali, sin dai primi
interventi statali corrisponde una specifica disciplina.


