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18/09/19

Le ferie possono essere imposte o disdette dal datore di lavoro?

Le ferie possono essere imposte o disdette dal datore di lavoro? Ecco cosa prevede il contratto

Le ferie sono delle giornate libere che spettano ogni anno a tutti i lavoratori subordinati, in una misura minima stabilita dalla normativa, a prescindere dal loro inquadramento. Queste assenze costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge e dalla Costituzione, perché sono finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente

Dlgs 66/2003. Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a 4 settimane. Viene chiarito dalla legge in modo inequivocabile che questo periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativa “indennità per ferie non godute” salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
CCNL 2016/2018

Art. 33, Ferie e recupero festività soppresse
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.
Comma 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Comma 7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Comma 12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Comma 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

Comma 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Comma 15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi.

Comma 16. Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

Chi decide quando si può andare in ferie?
Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in quali giorni deve essere fruito il periodo di vacanza.
Articolo 2109 Codice civile: Il lavoratore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.
In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza accordo, purché:
tenga conto anche delle esigenze del lavoratore;
assicuri il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;
assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo spettante.
Il datore di lavoro deve comunque tenere in considerazione le esigenze del lavoratore, per questo ogni azienda predispone un piano ferie.
Inoltre, il datore di lavoro deve garantire la fruizione del periodo minimo di ferie annuali: se non lo fa, il datore può essere sanzionato dai competenti organi ispettivi.
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