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06/07/19

Ferie e riposi per il dipendente pubblico


Ferie e riposi per il dipendente pubblico
Quante ferie spettano al dipendente pubblico e può usufruirne quando vuole? E i riposi? Ecco una guida per chiarire ogni dubbio dopo l'entrata in vigore del nuovo Ccnl e le relative novità: una fra tutte, le ferie e i riposi solidali.

Ferie e festività soppresse

Ogni dipendente a tempo indeterminato, con un turno articolato su sei o sette giorni, ha diritto a 36 giorni di ferie ogni anno (32 + 4 giorni di festività soppresse).
Il dipendente a tempo determinato e il neo assunto a tempo indeterminato per il primo triennio hanno diritto invece a 34 giorni di ferie all’anno.

Il dipendente che ha un turno articolato su 5 giornate settimanali ha diritto ha 32 giorni all'anno (28 + 4 giorni di festività soppresse).
Ogni mese, il dipendente a tempo determinato matura circa 2,5 giorni, quindi per calcolare i giorni di ferie a disposizione nel periodo del contratto, è necessario moltiplicare 2,5 giorni per i mesi totali.
Infatti, nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato.
In caso di part-time il lavoratore matura un numero di giorni di ferie rapportato alla percentuale di tempo lavorato. Il personale tecnico di radiologia, o coloro che sono esposti, nella loro attività quotidiana, a radiazioni, hanno diritto a 15 giorni all'anno di ferie aggiuntive per "rischio radiologico" (tecnici e infermieri di radiologia; personale che opera in radiologia vascolare, angiografia o emodinamica).

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente e per questo motivo non sono monetizzabili; questo significa che, qualora il contratto vada a scadenza, l’operatore è obbligato ad esaurire tutte le ferie prima di sospendere l’attività. È un elemento importante da ricordare, in particolare nei contratti a tempo determinato o se si decide di dimettersi.
Questa regola non vale se il dipendente viene licenziato senza preavviso o viene ritenuto dalla commissione medica “inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro” o non più in grado di svolgere alcuna mansione (normalmente in seguito a grave malattia). In questi casi, le ferie non godute verranno retribuite.
Il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può frazionare le ferie in più periodi. Mentre la distribuzione delle giornate di ferie durante l’anno rimangono a discrezione del regolamento di ogni azienda o delle diverse U.O., le ferie estive sono regolamentate dal Ccnl, che afferma che il dipendente ha diritto ad almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

Se il dipendente sta già godendo delle ferie e queste vengono interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
Comunemente, le Ausl dividono gli altri periodi di ferie in quadrimestri, distribuendo due settimane di ferie per ogni quadrimestre. Ogni Ausl, all’interno del regolamento, sancisce come devono essere recuperate le ferie residue nel corso dell’anno. Le ferie maturano anche durante i periodi di malattia, infortunio, permessi brevi e maternità.
Nel caso in cui il dipendente non riesca ad esaurire le ferie nell’anno in corso, deve fruirne entro il primo semestre dell’anno successivo.

Interruzione delle ferie

Le ferie possono essere interrotte solo in caso di malattia superiore ai tre giorni, debitamente documentata, o in caso di lutto intercorso durante il periodo di ferie.
Ci sono situazioni in cui le ferie maturano anche se il dipendente non è in servizio. Questo avviene in caso di:
  • malattia
  • congedo di maternità obbligatoria
  • ferie
  • congedo matrimoniale
  • permessi vari (donazione del sangue, 104, permessi sindacali, partecipazione a concorsi, 150 ore per studio)
  • infortunio.
Le ferie non vengono maturate invece in caso di congedo di maternità facoltativo.

Riposo

Il riposo settimanale normalmente coincide con la domenica. Ovviamente questa regola non è valida se il dipendente è un turnista, con un’articolazione oraria sulle 24h.

Ad ogni dipendente spettano ogni anno 52 riposi, indipendentemente dall’articolazione del lavoro.
Il riposo, come le ferie, è un diritto irrinunciabile e non può essere monetizzato. Qualora non sia possibile fruirlo nella settimana in corso, va fruito nella settimana successiva.
Il lavoratore ha infatti diritto a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni. Qualora non sia possibile effettuare il riposo per esigenze di servizio o criticità organizzative, il dipendente ha diritto a due riposi consecutivi in un periodo non superiore ai 14 giorni.
La legge 161/2014 prevede inoltre che il lavoratore debba rispettare un riposo di undici ore consecutive tra un turno e l’altro.

Ferie e riposi solidali

Le ferie solidali sono una delle grandi novità del nuovo CCNL.
Questa norma permette al dipendente di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
  • le giornate di ferie che ha a disposizione e che eccedono le quattro settimane annuali (di cui deve fruire obbligatoriamente il dipendente) e precisamente ciò che eccede i 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
  • le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

Come funzionano le ferie solidali

I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità sopra citate, possono presentare specifica richiesta all’Azienda, per un utilizzo di ferie e giornate di riposo fino ad un massimo di 30 giorni, presentando adeguata certificazione che dimostri lo stato di necessità delle cure.
Una volta che l’azienda riceve la richiesta, lo rende noto a tutto il personale, garantendo l’anonimato del richiedente. I dipendenti che desiderano aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione indicando i giorni di riposo o ferie che sono disposti a cedere.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori che si sono offerti.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano diverse, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo dopo aver fruito in maniera totale dei propri giorni di ferie, riposi e permessi orari retribuiti per gravi motivi famigliari.
Nel momento in cui non vi siano più le condizioni di necessità che hanno portato alla cessione delle ferie, le giornate tornano a disposizione di coloro che si erano offerti, in maniera proporzionale.
Fonte: nurse24.it
Chiara Vannini
NurseReporter



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