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09/02/18

Sull'orario di servizio ed i suoi problemi

clip_image002Sull'orario di servizio ed i suoi problemi
Sono tra le domande più presenti tra colleghi e sui social network, oltre che nei messaggi e nelle mail a cui rispondiamo quotidianamente.
Sembra utile quindi chiarire alcuni concetti già espressi altrove e riunirli in un articolo completo ed unico, che comprenda alcuni aspetti fondamentali
dell'orario di lavoro, e dei problemi ad esso collegati, sempre riferendosi alle vigenti disposizioni di legge.
Orario massimo di servizio
L'orario massimo di servizi è indicato, nella vigente legislazione (legge 300/71 ed altre), in 12 ore.
Alcuni giuristi però ritengono, in quanto più recente, sia valido ill D.LGS 66/2003 (in parte modificato dal D.Lgs.213/2004). Il decreto in realtà cita esclusivamente i riposi minimi, 11 ore consecutive tra un turno ed il successivo.
La sua interpretazione estensiva consentirebbe una durata massima del lavoro di 13 ore (24 ore giornaliere, meno le 11 di riposo).
La questione ancora non è stata pienamente chiarita, anzi, ogni giudice può ritenere valida una qualsiasi delle 2 interpretazioni.






Per sicurezza, quindi, si indica la durata massima dell'orario di lavoro in 13 ore.
Oltre questo orario non è però solo in difetto il datore di lavoro, ma anche il lavoratore stesso, che sta violando la stessa norma.
Questo implica la non copertura della eventuale assicurazione, ad esempio. Violando una norma, inoltre, si è correi. Non comunicandolo all'azienda si può essere condannati anche per eventi per i quali non abbiamo nessuna colpa. E' sufficiente essere a conoscenza di aver violato una legge (sull'argomento rimandiamo a questa sentenza)
Cambio turno assente
E se dovessimo andare oltre il nostro orario di servizio perché il cambio turno non si presenta?
Intanto vediamo quale è la procedura corretta di tutti in caso di malattia improvvisa.
Se un collega ci comunica di non poter venire al lavoro lasciando quindi scoperto il turno, si deve:
1) comunicare il contenuto della telefonata al Coordinatore, se presente, possibilmente alla presenza di un testimone. Trasmessa la comunicazione, riprendere la propria occupazione assistenziale.
2) Se non sono in servizio il Coordinatore o il proprio Dirigente Infermieristico, telefonare al dirigente reperibile della Direzione Sanitaria (il nome del reperibile è custodito dal centralino e farselo passare al telefono) comunicandogli la situazione di scopertura del turno venutasi a creare.
(P.s. per la vigente legislazione è sempre possibile registrare le proprie telefonate).
Se l'azienda (intesa come tutti i dirigenti coinvolti) non provvede al cambio o il collega neanche avverte della propria malattia (il che lo rende passibile di provvedimento disciplinare e/o denuncia penale) si è obbligati a coprire il turno fino alla durata massima di 13 ore.
L'obbligo non è esercitabile se da tale comportamento possono derivare danni a minori o invalidi, purchè dimostrabili. (l'esempio classico è quello dei figli che escono da scuola e si devono andare a prendere).
Si devono comunque ripetere i punti 1 e 2, evidenziando il limite delle 13 ore di lavoro.
Oltre il proprio orario, comunque, è previsto si garantiscano solo le emergenze, non il normale lavoro di routine.
Arrivati in prossimità del limite delle 13 ore consecutive di lavoro si deve telefonare al 112 (Carabinieri) spiegando la situazione di illegalità e di pericolo in cui ci si trova e chiedendo di intervenire sul luogo per verificare la situazione e consentire la stesura del verbale di denuncia. Nel caso vi fosse anche il rischio di compromettere la sicurezza della propria famiglia, per esempio se i figli sono rimasti soli perché il papà ha dovuto andare al lavoro e quindi ci si espone anche al rischio di denuncia penale per abbandono di minori ed incapaci (art. 591 Codice Penale) si deve pretendere dai carabinieri di coinvolgere l’autorità competente, il sindaco o il giudice di turno, affinchè si possa trovare una sicura e solerte soluzione.
Oltre il termine delle 13 ore si è autorizzati/obbligati a lasciare il posto di lavoro. La responsabilità, avendo provveduto a comunicarlo nei tempi e nei modi corretti, ricade esclusivamente sul Coordinatore, sul Dirigente Infermieristico o sull'Azienda (a chi è stato comunicato e non ha provveduto).
Richiamo in servizio
Uno delle "abitudini" diffuse in questi casi è richiamare in servizio il collega che è di riposo. Procedura assolutamente illegale per come viene espletata.
Chiariamo anzitutto che, dove non esista il servizio di pronta disponibilità (cosiddetta reperibilità) non esiste nessun obbligo legale di lasciare il proprio numero di telefono al Coordinatore della propria unità operativa. Sul sito del Garante della Privacy è addirittura disponibile uno stampato per chiedere la cancellazione di questo ed altri dati non necessari presenti fuori dai luoghi preposti (in questo caso il telefono dovrebbe essere a disposizione, senza comunque l'obbligo, del solo ufficio del personale). Il modulo per la cancellazione dei dati è disponibile a questo indirizzo.
Questo perché l'unica modalità prevista da leggi e contratti per richiamare in servizio il dipendente è l'ordine di servizio.
Come già scritto nel Piccolo Vademecum dei Diritti Infermieristici l'ordine di servizio deve essere a consegna certa al dipendente, essere scritto, motivato, indicare la data, provenire dal Responsabile del Servizio, avere carattere di eccezionalità ed essere consegnato con almeno 24 ore di preavviso. (art. 28 CCNL 1995, art. 34 CCNL 1999).
Una violazione qualsiasi di queste norme invalida la richiesta da parte dell'azienda.
Sui ritardi da parte dei colleghi montanti è utile ricordare che il dipendente che regolarmente entra in servizio in ritardo è passibile di licenziamento. Sentenza Cassazione
Ribadiamo quindi che l'unica modalità di richiamo in servizio è, appunto, l'ordine di servizio (visto sempre come una imposizione al dipendente, in realtà è anche a sua stessa garanzia. Se nel tragitto tra casa e lavoro, ad esempio, si è vittime di un infortunio, non abbiamo nessun documento che possa provare che stavamo andando a lavoro, essendo solo e soltanto il turno garante dei propri turni.
Sentenze in merito escludono, a maggior ragione, chiamate in servizio tramite SMS, mail, messenger vari, What's Up, Facebook, Twitter o social media.
Reperibilità
Come già trattato nel Piccolo Vademecum:
- la reperibilità, in realtà si chiama Servizio di Pronta Disponibilità (SPD) è possibile solo in alcuni reparti, le sale operatorie e le strutture di emergenza, non è quindi possibile avere il SPD negli altri reparti o unità operative. (comma 11 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)
- non possono fare il SPD i coordinatori (ex Caposala) e gli oss inquadrati nel ruolo tecnico (cioè tutti o quasi) (comma 11 art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)
- per un turno di SPD fatto in un giorno festivo, con chiamata o meno, l'infermiere ha diritto ad un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva. Ma va richiesto solo nel caso in cui si abbiano delle ore di surplus, in quanto il riposo compensativo verrà conteggiato con 6 ore di debito orario (comma 6 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)
- i turni di reperibilità non possono essere superiori a 6 nel mese (comma 10 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)
- i turni di reperibilità sono di 12 ore e possono essere 2 consecutivi, quindi di 24 ore, solo nei festivi (comma 6 e 7 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)
- il SPD è possibile solo la notte e nei festivi (comma 6 – art. 7 – CCNL integrativo 20/09/2001)
































Fonte http://www.ailf.eu/

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