Il consenso informato infermieristico: inquadramento normativo
Ogni qualvolta, nella pratica professionale quotidiana, l’infermiere si trova a interagire con gli assistiti deve obbligatoriamente acquisire un consenso informato al trattamento a cui l’utente dovrà sottoporsi. Il consenso informato spesso viene fatto corrispondere, pedissequamente, alla firma di un modulo precompilato. Ma, in realtà, deve rispondere a criteri ben precisi che lo rendono valido e, nello specifico, deve essere:- Esplicito, ovvero manifestato in modo chiaro al sanitario,
- Personale, cioè deve essere prestato esclusivamente dall’assistito interessato al trattamento sanitario, ad esclusione delle situazioni di emergenza, di assistiti minorenni o infermi di mente (in questi casi vi sono modalità differenti di acquisizione del consenso o dell’erogazione della cura),
- Libero, ovvero quando l’assistito sceglie senza condizionamenti da parte di terze persone (es. famigliari, amici, etc),
- Consapevole, ovvero deve essere avanzato solo dopo che l’assistito ha ricevuto tutte le informazioni necessarie a decidere,
- Attuale, ovvero prestato nell’imminenza dell’inizio del trattamento. Ovviamente, il consenso può essere revocato,
- Specifico, cioè deve riguardare esclusivamente il trattamento previsto dal sanitario.
Molto importante per definire l’importanza di un serio e preciso consenso informato è la convenzioni sui “diritti dell’uomo e la biomedicina” creata ad Oviedo nel 1997 e, nel 2001, ratificata in Italia con L. n° 145. Il capitolo 2 intitolato “il consenso” e, in particolare, l’articolo 5 riassumono molto bene il concetto di giusta informazione. A Ottobre del 2005, quanto espresso dalla Convenzione di Oviedo, viene rafforzato con la “Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i diritti umani” sancita dall’UNESCO.
A livello professionale non si può, però, fare a meno di richiamare quanto statuisce il nostro codice deontologico, in merito all’informazione all’assistito. Perché, è vero che il codice deontologico è una normativa che la professione si è data ma rappresenta, anche, una fonte normativa riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano: siamo di fronte, quindi, a una fonte giuridica eteronoma.
Passando all’analisi del codice deontologico, troviamo i seguenti passi di interesse:
- Capo I:
- Articolo 3: “La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo”,
- Articolo 5: “Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica”;
- Capo II:
- Articolo 7: “L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità”;
- Capo III:
- Articolo 14: “L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito”;
- Capo IV:
- Articolo 19: “L’infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l’educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori”,
- Articolo 20: “L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte”,
- Articolo 21: “L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati”,
- Articolo 22: “L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito”,
- Articolo 23: “L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita”,
- Articolo 24: “L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere”.
LEGGI QUI--------> MODELLO DI FOGLIO DI INFORMAZIONE AL PAZIENTE E MODULO DI RACCOLTA DEL CONSENSO
Fonte: http://www.nursetimes.org
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