LA CARTELLA INFERMIERISTICA
Profili di responsabilità per l’infermiere
Di Giannantonio Barbieri
La documentazione infermieristica, in particolare in questa sede intendo fare riferimento a quello strumento che è la cartella infermieristica, è ormai divenuta un indispensabile strumento di assistenza al paziente. La materia, tuttavia, proprio perché non esiste ancora una disciplina legislativa omogenea ma è piuttosto affidata alle molteplici prassi organizzative delle varie Aziende sanitarie, è ancora abbastanza multiforme e, come tale, incerta e vaga. In ogni caso, al di là delle singole scelte delle Aziende in ordine all’utilizzo di tale strumento, è importante per il professionista conoscere la natura giuridica di questo documento (in particolare, come vedremo infra, se si tratta di un atto pubblico o meno) e, non da ultimo, individuare con chiarezza e precisione i profili e gli aspetti attinenti le responsabilità dell’infermiere in ordine alla sua gestione.
Non v’è dubbio alcuno che la cartella infermieristica ha la sua origine storica da quell’altro importante documento di competenza medica che è, appunto, la cartella clinica. La cartella clinica (non è certo questa la sede per una sua trattazione, di per sé molto interessante anche solo dal profilo storico, se si considera che, addirittura, le prime tracce risalgono al tempo degli antichi Egizi) si è trasformata nel tempo e, da documento di esclusiva competenza medica, si è evoluto in un documento sanitario costituito dall’apporto dei vari professionisti che concorrono alla salute del paziente. E non v'è dubbio che tra tali professionisti, l’infermiere, sia per ragioni storiche che culturali, rappresenta la principale figura professionale artefice di tale evoluzione. Sulle origini storiche della cartella infermieristica i dubbi e i lati oscuri sono ancora parecchi. Quello che è certo è che gli infermieri, ad un certo punto della loro storia professionale, hanno avvertito l’esigenza di registrare per iscritto le note sanitarie inerenti il paziente come utile strumento per una sua maggiore assistenza. Si è poi compreso, col passare del tempo, che queste annotazioni, tutto sommato ancora abbastanza scarne, possedevano una potenzialità informativa importante, la cui corretta utilizzazione poteva diventare strumento fondamentale per un nuovo tipo di assistenza al paziente.
La cartella infermieristica – tornando al presente – può quindi essere definita, come quello strumento operativo e informativo utile per registrare, progettare, gestire, comunicare, valutare e documentare l’assistenza infermieristica.
Già nel 1973, ad opera della legge n. 795, viene affermato che “è funzione essenziale dell’infermiere professionale osservare le condizioni o gli stati fisici o emotivi che provocano importanti ripercussioni sulla salute e comunicare tali osservazioni agli altri membri del gruppo sanitario.” Peccato che la legge, seppure importante, non indicasse con quali modalità si dovessero effettuare tali comunicazioni. L’abrogato mansionario si limitava, invece, a stabilire che l’infermiere doveva provvedere alla registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio. Solamente 10 anni or sono, col il D.P.R. n. 384 del 28 novembre 1990, che recepiva l’accordo per il contratto collettivo dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale viene stabilito che “deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che, nel quadro di valorizzazione della specifica professionalità consenta, anche attraverso l’adozione di una cartella infermieristica, un progressivo miglioramento delle prestazioni al cittadino. Infine, il D.M. n. 794 del 1994 (il profilo, per intenderci) e, da ultimo, la legge n. 42 del 1999 (in sostanza, quella che ha abrogato il mansionario) hanno completato il quadro, permettendo di raggiungere l’obiettivo del riconoscimento dell’infermiere quale “professionista dell’assistenza”. In considerazione di ciò, pertanto, la cartella infermieristica deve e dovrà sempre più necessariamente diventare uno strumento irrinunciabile per l’équipe infermieristica al fine di garantire un corretto piano d’assistenza.
Importanti sono, pertanto, anche i profili di carattere giuridico che permeano questo indispensabile strumento sanitario. Basti pensare, ad esempio, alla circostanza che la cartella infermieristica deve essere redatta secondo principi di chiarezza, di facile consultazione, di reperibilità, di adeguata archiviazione.
Di conseguenza, le responsabilità civili, penali e disciplinari cui può andare incontro il professionista per una non diligente compilazione o tenuta della cartella infermieristica possono essere importanti.
La cartella infermieristica, poiché non proviene da un pubblico ufficiale, come ad esempio il medico, bensì da un incaricato di un pubblico servizio, quale appunto l’infermiere, è considerata dalla legge un “atto pubblico in senso lato”. L’atto pubblico in senso lato, quindi, può essere definito come quel documento compilato da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni e attribuzioni. La funzione “legale”, quindi, della cartella infermieristica è quella di servire a documentare fatti inerenti all’attività svolta dall’infermiere e alla regolarità delle operazioni amministrative alle quali è addetto.
Dunque, non solo la cartella clinica è l’unico documento ad avere valore legale, bensì anche la cartella infermieristica. Questo è molto importante, come è altrettanto importante ed indispensabile che tale documento sia redatto e conservato con la massima cura e diligenza, poiché in caso di processo tutta la documentazione sanitaria viene sequestrata dall’autorità giudiziaria e diventa importante per l’esatta ricostruzione dei fatti.
I reati cui può incorrere l’infermiere quale compilatore della cartella infermieristica, in considerazione della sua natura di atto pubblico in senso lato, sono pertanto gli stessi reati nei quali può incorrere il medico nel compilare la cartella clinica, alla quale, appunto, per gli aspetti legali la cartella infermieristica è equiparata. I reati, quindi, ipoteticamente più frequenti nei quali potrebbe incorrere l’infermiere nella gestione della cartella infermieristica sono il falso materiale in atto pubblico e il falso ideologico in atto pubblico, previsti rispettivamente dagli articoli 476 e 479 del codice penale. L’art. 476, infatti, sancisce che “il pubblico ufficiale (in questo caso, l’incaricato di un pubblico servizio, n.d.r.) che, nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da uno a sei anni.
L’art. 479, invece, punisce il pubblico ufficiale (e l’incaricato di un pubblico servizio, n.d.r.) che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali all’atto è destinato a provare la verità. La pena è la stessa prevista per il reato di cui all’art. 476 c.p. Importante è, tuttavia, la distinzione tra falsità materiali e falsità ideologiche. D’ordinario, la differenza tra le due forme di falso viene posta nei seguenti termini: mentre nel falso materiale il documento viene falsificato nella sua essenza materiale, nel falso ideologico il documento è falsificato soltanto nella sua sostanza, e cioè nel suo contenuto ideale. In altre parole, ad esempio, incorrerebbe nel reato di falsità materiale l’infermiere che provvedesse a cancellare o a modificare i dati già immessi in una cartella clinica precedentemente compilata. Incorrerebbe, invece, nel diverso reato di falsità ideologica l’infermiere che annotasse in cartella dati non corrispondenti al vero, cioè non corrispondenti alle reali condizioni del paziente. E’ importante, quindi, che l’infermiere, nella compilazione della cartella di sua competenza, la impronti a principi di veridicità, completezza, correttezza formale e chiarezza. Altrettanto importante è che le annotazioni vadano fatte contemporaneamente all’evento descritto, anche se la contemporaneità non va peraltro intesa in maniera rigorosa.
In sintesi, quindi, a chiusura del presente lavoro, è opportuno sottolineare come gli elementi maggiormente rilevanti della cartella infermieristica sono la veridicità, cioè la conformità di quanto constatato obiettivamente con ciò che è dichiarato per iscritto; la completezza in ogni sua parte; la correttezza formale, ovvero l’assenza di abrasioni, correzioni, adattamenti e completamenti tardivi; la chiarezza, che riguarda anche la grafia, potendo errori di lettura, indotti dalla cattiva leggibilità del testo, indurre concreti pericoli di danno per il paziente.
Giannantonio Barbieri
Avvocato in Bologna
Curriculum vitae
studiobarbieri@iol.it
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