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21/02/15

Dipendenti pubblici: per le assenze per visite ed esami basta l'autocertificazione

Dipendenti pubblici: per le assenze per visite ed esami basta l'autocertificazione
15 APRILE 2014 La circolare della Funzione pubblica in Gazzetta
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E' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile la circolare (CLICCA) della Funzione pubblica n. 2/2014 che indica la possibilità di autocertifcazione - con tanto di modulo prestampato da compilare - per i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie.
Si tratta dell'autocertificazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata e se la struttura rilascia un'attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l'orario di entrata e di uscita del dipendente, ma, ovviamente, nessun riferimento alla diagnosi perché non si tratta di una certificazione di malattia.

L'autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell'assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Scarica il  modello di autocertificazione
Assenze periodiche
Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.
Assenteismo nella P.A.: la circolare della Funzione Pubblica sull´attestazione di presenza in caso di assenza per malattia per l´espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
E´ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2014 la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 2014, n. 787, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per con la quale si forniscono indirizzi applicativi della disposizione in materia di malattia dei pubblici dipendenti prevista dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, che ha convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, infatti, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell´assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l´art. 4, comma 16-bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5-ter dell´art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell´assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Il citato art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede Che «Nel caso in cui l´assenza per malattia abbia luogo per l´espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e´ giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all´orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.».
A seguito dell´entrata in vigore della novella, per l´effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore ). La giustificazione dell´assenza, ove cio´ sia richiesto per la fruizione dell´istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). L´attestazione di presenza e´ consegnata al dipendente per il successivo inoltro all´amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest´ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovra´ contenere il file scansionato in formato PDF dell´attestazione. Dall´attestazione debbano risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l´indicazione del medico e/o della struttura presso cui si e´ svolta la visita o la prestazione, il giorno, l´orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l´attestazione di presenza non e´ una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l´indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l´attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l´espletamento di visite specialistiche, l´effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita´ lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell´assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall´art. 55-septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par. 1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all´amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l´assenza dal domicilio dovra´ essere giustificata mediante la produzione all´amministrazione, da parte del dipendente, dell´attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l´avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all´istituto dell´assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita´ al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un´unica certificazione (che, per queste ipotesi, potra´ essere cartacea) del medico curante che attesti la necessita´ di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita´ lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all´amministrazione prima dell´inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l´effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l´attestazione di presenza dovra´ contenere anche l´indicazione che la prestazione e´ somministrata nell´ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Si rammenta infine che l´attestazione di presenza puo´ anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l´allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell´art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all´autorita´ giudiziaria penale e procedendo per l´accertamento della responsabilita´ disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
Fonte: http://www.infermieristicamente.it/














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